Le intelligenze artificiali generano opere che possono essere tutelate nelle forme previste per i diritti di proprietà industriale o i diritti d’autore? Al momento non sembra, stando a due recenti pronunce dell’European Patent Office, che recentemente si è occupato proprio di due domande di brevetto riguardanti invenzioni generate da un sistema di intelligenza artificiale.
Le domande presentate all’EPO avevano ad oggetto le opere ottenute dal sistema di IA “DABUS” (acronimo di Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience). DABUS è composto da due reti neurali artificiali, e nello specifico, la prima elabora concetti, partendo da determinate informazioni, mentre la seconda mette a confronto i concetti elaborati dalla prima, estraendo unicamente i concetti “innovativi” e quindi potenzialmente “oggetto di brevetto”.
In sostanza, le domande in questione proponevano DABUS come inventore, titolare originario dei diritti patrimoniali sull’invenzione, comprendendo quindi anche il diritto al brevetto; gli stessi diritti sarebbero poi stati trasferiti a Stephen Thaler, soggetto creatore di DABUS, nel nome del quale sono state depositate le suddette domande.
Le domande sono state rigettate dall’EPO, in considerazione del fatto che queste non soddisfano i requisiti formali previsti dall’articolo 81 e dalla rule 19 della Convenzione sul Brevetto Europeo: nello specifico, DABUS non ha la possibilità di trasferire a terzi, non potendo vantare nessun diritto sull’invenzione.
Queste sono le attuali posizioni circa la non brevettabilità di invenzioni espressamente attribuite ad un sistema di Intelligenza Artificiale, tuttavia è lecito interrogarsi se tale orientamento potrà essere confermato anche in futuro, con macchine sempre più autonome e in grado di simulare comportamenti umani. Si ricordi come in Cina nel 2020 si sono registrati i primi casi di AI riconosciute come autrici di opere e quindi titolari di diritti, anche se in quel caso erano produzioni artistiche come testi o musiche. Tuttavia, in un futuro non troppo lontano, anche l’Europa potrà essere costretta a riconoscere alle macchine gli stessi diritti di invenzione ed autorato oggi propri solo delle persone. Permane, pertanto, il problema del rapporto tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale e brevettuale dei soggetti che hanno sviluppato il prodotto di un’intelligenza artificiale e la relativa necessità di rendere trasparente qualsiasi eventuale giudizio.
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