La Camera dei Deputati ha approvato il DDL 1718, introducendo significative modifiche normative in tema di intercettazioni e riservatezza. In particolare, la nuova legge abroga il reato di abuso d’ufficio, rimodula il traffico d’influenze e impone limitazioni rigorose sull’uso e la pubblicazione delle intercettazioni. Uno degli aspetti chiave della normativa è il rafforzamento della segretezza delle comunicazioni tra imputato e difensore, con l’introduzione di divieti specifici e sanzioni rigorose per le violazioni. La legge estende inoltre il divieto di pubblicazione delle intercettazioni per garantire una maggiore tutela della riservatezza delle parti coinvolte.

Dunque, il 10 luglio scorso, la Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al DDL 1718, una legge che include l’abolizione del reato di abuso d’ufficio, la revisione del reato di traffico di influenze, e una significativa restrizione sull’uso e la pubblicazione delle intercettazioni. Tale riforma risponde alle richieste degli amministratori pubblici, che ritenevano che la magistratura interferisse eccessivamente nelle decisioni discrezionali della pubblica amministrazione, e degli avvocati, che cercavano maggiori garanzie per i loro assistiti durante i procedimenti penali.

La magistratura, però, vedeva nell’abuso d’ufficio un reato spia, utile per scoprire comportamenti ben più gravi. Adesso, l’attenzione si concentra sulle nuove regole per le intercettazioni e i divieti di pubblicazione. Di fatto, l’articolo 2 della legge introduce varie modifiche al codice di procedura penale riguardanti l’uso delle intercettazioni, il loro utilizzo e la pubblicazione, con un occhio di riguardo alla privacy di chi non è coinvolto direttamente nei procedimenti e modifica l’articolo 103 del codice di procedura penale, aggiungendo il divieto di acquisire ogni tipo di comunicazione tra imputato e difensore, tranne quando queste costituiscono il corpo del reato. Le autorità devono interrompere immediatamente le intercettazioni che coinvolgono conversazioni riservate tra avvocato e assistito.

Il legislatore ha stabilito che le comunicazioni tra difensore e assistito non possano essere usate come prove se ottenute illegalmente e ha imposto l’interruzione delle intercettazioni difensive: tuttavia, se le comunicazioni costituiscono il corpo del reato, possono essere acquisite.

Un’altra novità riguarda il divieto di pubblicazione degli atti processuali: le intercettazioni non possono essere pubblicate, a meno che non siano incluse in una motivazione del giudice o utilizzate in dibattimento. Questo divieto si applica sia alla stampa che ai privati. Le copie delle intercettazioni possono essere rilasciate solo alle parti o ai loro difensori per necessità difensive in un altro procedimento.

In sintesi, la riforma introduce anche modifiche riguardanti la riservatezza, come la cancellazione dai verbali di dati personali sensibili non rilevanti per le parti e la riduzione dell’applicazione di misure cautelari personali. Queste misure sono ora subordinate a un interrogatorio di garanzia preventivo, tranne in casi di rischio di inquinamento delle prove, fuga o reiterazione del reato, che richiedono una maggiore motivazione da parte del giudice. La legge in questione si inserisce in un cammino volto a proteggere la riservatezza e la reputazione delle persone coinvolte in procedimenti penali. Stabilisce un divieto assoluto di pubblicare notizie o informazioni che non abbiano un reale interesse pubblico, ma che piuttosto mirano a soddisfare un bisogno sensazionalistico, spesso con il solo scopo di attrarre clic. Questo tipo di divulgazione provoca danni irreparabili alla dignità e alla reputazione delle persone coinvolte.

L’intento della norma è quello di prevenire la diffusione di informazioni che, una volta rese pubbliche, non possono più essere controllate, rendendo impossibile garantire il diritto all’oblio. Sebbene questa sia la direzione giusta da seguire, si riconosce l’oggettiva difficoltà di mantenere un equilibrio tra il diritto/dovere di cronaca e il rispetto della dignità delle persone.