In Italia, Governo e Parlamento si stanno occupando di una direttiva relativa all’accessibilità dei prodotti e servizi digitali, in considerazione del libero accesso da parte della società verso i prodotti e/o servizi informatici e digitali.
L’obiettivo è quello di ottimizzarne l’uso da parte di persone diversamente abili o che hanno la necessità di essere accompagnati e coadiuvati nell’uso di questi strumenti, pertanto, sarà importante che sussista la presenza e l’indicazione di informazioni accessibili sul loro funzionamento. Più precisamente, queste informazioni, avranno la “necessità” di essere percepite attraverso più di un canale sensoriale, dovendo temere conto delle condizioni d’uso da parte degli utenti. Dal mese di giugno sarà cura dei creatori di prodotti e servizi digitali, garantire una effettiva conformità ai requisiti di accessibilità: il tutto è volto all’inclusione di una rilevante piccola parte della popolazione Ue (il 17%) portatrice di disabilità. Dal momento che il nostro tempo ormai si divide quasi del tutto tra la dimensione offline e quella online, il libero accesso deve essere garantito a chiunque: a tal proposito gli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sanciscono il divieto di discriminazione fondato su eventuali handicap, promuovendo “il rispetto del diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.
Dunque, lo scorso 24 febbraio è stato approvato, da parte del Governo, lo schema di decreto legislativo (AG 362) che recepisce la direttiva 2019/882, già approvata dalle Camere, la quale aspetta solo il passaggio al Consiglio dei Ministri: questa, deve essere recepita entro il 28 giugno prossimo per entrare in vigore il 28 giugno 2025 ma con una norma transitoria e alcune esenzioni dagli obblighi previsti. La direttiva (UE) 2019/882 (European accessibility act), di fatto, ha lo scopo di contribuire al giusto funzionamento del mercato interno, attraverso l’armonizzazione dei requisiti di accessibilità per determinati prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025, pertanto, sono sottoposti all’applicazione della direttiva tutte le categorie che rientrano nell’insieme degli “operatori economici”, su cui gravano obblighi relativi al rispetto dei requisiti di accessibilità, di conformità, alle istruzioni da fornire, di comunicazione alle autorità in caso di eventuale difformità, etc.
I requisiti sono di accessibilità sono dettagliatamente riportati all’interno dell’allegato I al decreto legislativo, tra cui si annoverano, ad esempio, tutti i prodotti e servizi digitali, alcuni prodotti e servizi specifici (per esempio le comunicazioni di emergenza, i servizi di media audiovisivi, servizi di trasporto passeggeri, servizi bancari per consumatori, e-book, i servizi di commercio elettronico ed i criteri funzionali). Nel complesso si discute di precisi requisiti perfettamente attinenti ad ogni aspetto del prodotto e servizio.
I soggetti con disabilità, solo in Italia, sono circa 12,8 milioni: a questa cifra va aggiunta la parte di popolazione con eventuali disabilità temporanee (ad esempio, un arto fratturato o immobilizzato), ed il numero in crescita di anziani con difficoltà motorie e visive. Alla luce di questi dati, di fatto, un servizio web accessibile a chiunque ne possa percepire la necessità, migliora l’autonomia e definisce nuovamente un certo livello di indipendenza individuale, pertanto sarà importante riscrivere le dinamiche relative ai servizi di commercio elettronico, finalizzati alla vendita di prodotti o servizi, i quali presto dovranno essere accessibili per obbligo di legge.
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