Il decreto legislativo n. 24/2023 ha fatto si che venisse recepita, nell’ordinamento italiano, la Direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea. Esaminando alcune principali disposizioni del Decreto, si veda che fino ad ora, erano tenuti solo i datori di lavoro, che avevano adottato in precedenza l’insieme di regole, politiche e procedure organizzative e gestionali volte a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (cd “Modello 231”), erano tenuti disporre di una specifica procedura di whistleblowing. Tutti gli altri datori di lavoro, che avevano deciso di non avere un Modello 231, non erano tenuti ad approvare una procedura di segnalazione. Dunque il decreto legislativo n. 24/2023 cambia significativamente tale approccio e impone l’adozione di procedure di whistleblowing a tutti i datori di lavoro che abbiano una media di almeno 50 dipendenti nell’ultimo anno o hanno adottato un Modello 231.
Il decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2023 per i datori di lavoro con una media di almeno 250 dipendenti nell’ultimo anno e il 17 dicembre 2023 per le aziende che impiegano nell’ultimo anno una media di 249 dipendenti e l’introduzione di procedure di whistleblowing e anche l’adeguamento di quelle precedenti alle nuove prescrizioni sono subordinate alla preventiva consultazione dei comitati aziendali interni o delle organizzazioni sindacali esterne. Pertanto, tali procedure devono essere predisposte con largo anticipo, in modo da avviare e completare la fase di consultazione e disporre della procedura di denuncia entro le date sopra indicate.
Tale documento tutela il segnalante e coloro che intrattengono con il segnalante un rapporto privilegiato e rientra in questo scenario la segnalazione di informazioni se si tratta di violazioni che recano pregiudizio all’interesse pubblico o all’integrità delle società. Malgrado non appaia semplice, per comprendere se una segnalazione rientri effettivamente nell’ambito di applicazione del decreto n. 24/2023, le aziende dovrebbero anche individuare apposite procedure per gestire le segnalazioni pervenute attraverso i canali “ufficiali”. Dal momento che i c.d. “whistleblowers” appaiono come figure fondamentali al fine di mantenere una società aperta e trasparente, in quanto denunciano comportamenti scorretti o minacce nascoste, gli obiettivi della Direttiva UE Whistleblowing consistono, in sintesi, nel migliorare l’applicazione della legge istituendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri per proteggere efficacemente gli informatori dal timore di ritorsioni .
Dunque i fattori più importanti della suddetta direttiva si sintetizzano nel fatto che la protezione sussiste altresì per gli ex dipendenti, i sostenitori del whistleblower, i quali sono protetti da qualsiasi forma di discriminazione. La tutela si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza stradale e dei prodotti, protezione dell’ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati. Il whistleblower può scegliere se segnalare un problema all’interno dell’azienda o direttamente all’autorità di controllo competente.
In conclusione, la normativa italiana prevede specifiche tutele per gli informatori che segnalano violazioni di norme nazionali ed europee lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità della pubblica amministrazione o di un privato di cui vengano a conoscenza in un contesto di lavoro pubblico o privato. Il 23 aprile 2018 la Commissione europea aveva presentato un pacchetto di iniziative comprendente una proposta di direttiva sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e una comunicazione che istituisce un quadro giuridico completo per la protezione degli informatori al fine di salvaguardare l’interesse pubblico a livello europeo. La direttiva è stata adottata il 23 ottobre 2019 ed è entrata in vigore il 16 dicembre 2019 e nel gennaio 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 24 Stati membri per non aver recepito integralmente e ha informato la Commissione delle misure di recepimento prima della scadenza. Inoltre, la Commissione ha inviato pareri motivati a 15 Stati membri nel luglio 2022 e a quattro Stati membri nel settembre 2022 per non aver comunicato le misure di pieno recepimento della direttiva.
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