L’entrata in vigore era subordinata necessariamente alla adozione delle delibera CICR 343/16 del 3.08.2016, emessa a seguito della l’art. 17 bis della legge n. 49/2016. E’ indispensabile l’emissione della delibera attuativa ex art. 161 TUB in quanto consentire agli operatori bancari di procedere direttamente e in ordine sparso all’applicazione del divieto di anatocismo nei contratti con gli utenti significherebbe attribuire ai singoli istituti il potere di sostituirsi al CICR (e quindi alla normativa secondaria) e consentire –vista la pluralità di soluzioni astrattamente adottabili in punto perimetro di applicazione del divieto e periodicità del conteggio e maturazione del debito per interessi- soluzioni foriere di disparità di trattamento, con presumibile proliferare di contenzioso.