In un recente parere della Corte di giustizia europea, l’avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe ha affermato che, in base all’attuale regime giuridico dell’UE, gli operatori non dovrebbero essere direttamente responsabili per il caricamento illegale di “opere protette” da parte dei gestori di piattaforme online.
L’AG ha ritenuto che, se un utente della piattaforma viola i diritti esclusivi di un creatore caricando opere protette, l’operatore della piattaforma non dovrebbe essere ritenuto direttamente responsabile.
Tale teoria si è avvalsa delle seguenti considerazioni:
· Gli operatori della piattaforma forniscono un servizio intermediario che consente agli utenti di effettuare una “comunicazione al pubblico“. Essi di solito non eseguono tali atti da soli e qualsiasi responsabilità derivante da tale comunicazione dovrebbe spettare agli utenti che caricano tali contenuti.
· Una volta che un utente della piattaforma avvia un caricamento, il caricamento stesso è un processo automatico, dunque l’operatore della piattaforma non seleziona o determina attivamente se il contenuto debba essere caricato o meno.
· La responsabilità delle persone che facilitano la “comunicazione al pubblico” illegale di un terzo è disciplinata dalla legge nazionale di ciascuno Stato membro, non dalla direttiva sul diritto d’autore (2001/29 / CE).
· Un’esenzione ai sensi della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) può essere applicata agli operatori di piattaforme in cui non svolgono un “ruolo attivo” che fornisce loro la “conoscenza o il controllo” delle informazioni, quando memorizzano i file sul richiesta degli utenti della piattaforma.
· I titolari dei diritti delle opere protette possono ottenere provvedimenti inibitori nei confronti delle piattaforme online, senza necessità di dimostrare un comportamento improprio da parte del gestore della piattaforma.
Questo parere, non vincolante per la Corte, suggerisce che in questi casi non debba trovare applicazione la direttiva UE/2019/720 sul copyright digitale, che dovrà essere recepita entro il 2021 dagli Stati membri.
Secondo questa normativa, infatti, gli operatori della piattaforma devono ottenere l’autorizzazione dai titolari dei diritti pertinenti per la pubblicazione di opere protette da copyright, introducendo di fatto un nuovo regime di responsabilità per le opere caricate illegalmente dagli utenti di tali piattaforme.
L’AG, nel suo parere invita dunque a fare una distinzione: da un lato la direttiva trova pienamente applicazione nel caso in cui sia il gestore della piattaforma a caricare un’opera tutelata, dovendo in questo caso munirsi della preventiva autorizzazione dell’autore. Nel caso in cui, invece, non sia il gestore di una piattaforma ma un suo utente a caricare illegittimamente un’opera soggetta da copyright, per tale comportamento non potrà essere imputato e sanzionato il gestore ma eventualmente solo il soggetto che ha illegittimamente proceduto alla pubblicazione.
Questa distinzione appare molto interessante, e sicuramente sarà ripresa in futuro da una copiosa giurisprudenza, anche alla luce dell’integrazione sempre più massiccia della AI nelle piattaforme e nel processo produttivo di contenuti, anche originali.
Basti pensare al caso cinese, di cui ci siamo già occupati in precedenza: nel caso in cui sia una AI autrice di un’opera avremmo per la prima volta un soggetto umano che dovrebbe risarcire una macchina virtuale per la pubblicazione illegittima di un’opera, che sia in una piattaforma on line o in altro ambiente.
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